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L'equipollenza dei titoli AFAM ai titoli universitari diventa legge

Sabato 29 dicembre 2012

La Legge N. 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità) pubblicata in Gazzetta Ufficiale N. 302 del 29 dicembre 2012 è "Legge dello Stato Italiano"

In  essa sono contenuti alcuni commi (
dal comma 102 al comma 107 dell'articolo 1) dedicati espressamente al settore dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (AFAM), che recepiscono in parte i contenuti della proposta di legge n. 4822, attualmente in discussione alla Camera dei Deputati (VII Commissione Cultura), ma destinata a decadere a causa della conclusione anticipata della legislaura.

E' una giornata storica per il comparto AFAM
 

La legge di stabilità, all'art. 1, commi da 102 a 107, prevede infatti:
1. l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);
2. l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 - Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 - Design per l'ISIA; classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 - Storia dell'arte, classe LM 12 - Design e classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti);
3. l'equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge (e purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di II grado) ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali);
4. la messa a regime di tutte le sperimentazioni entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge e l'equipollenza dei titoli sperimentali di I e II livello già conseguiti;
5. i diplomi accademici di II livello (e dunque anche quelli di vecchio ordinamento) costituiranno titolo di accesso per i corsi universitari di specializzazione e di dottorato di ricerca.


Art.1

[…]
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.

103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).

104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.

105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.

106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Commento: certo se pensiamo a quanto tempo sia passato da quel lontano 1999, anno in cui veniva approvata con legge N.508 la riforma delle Accademie e dei Conservatori, ci si potrebbe chiedere se tutto ciò non potesse risolversi in tempi più "cristiani" ma alla fine è bene quel che finisce bene! L'AFAM ha recepito qualcosa che in ambito Universitario era già stato messo in chiaro  con il  "DECRETO 9 luglio 2009  Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. (09A11795) (GU n. 233 del 7-10-2009 )". In ambito coreutico la valenza dei titoli di vecchio ordinamento era ancora più pertinente in quanto, val la pena ricordare, i titoli rilasciati alla fine di due dei percorsi formativi offerti dall'AND ( Diploma di perfezionamento ramo insegnanti e Diploma di avviamento coreutico) erano finanche abilitanti all'insegnamento ( Legge 18 Marzo 1958 n 297, Ordinanza Ministeriale 28 Marzo 1985) più o meno come lo erano quelli rilasciati dall'Istituto Superiore di Educazione Fisica - ISEF. Cos'è successo in questo periodo? E' stata attuata una campagna di disinformazione totale confusa e distorta a danno sia di chi più anziano vedeva diventare evanescente il proprio titolo ritenuto dalla stessa Istituzione emanante non più "spendibile" ( ma in maniera del tutto arbitraria ed in barba a tutte le disposizioni di legge), sia per i giovani studenti che affrontavano il nuovo percorso formativo fatto da un triennio messo ad ordinamento (Decreto Ministeriale 25 giugno 2010) ed un biennio che rimaneva "sperimentale" e che quindi non assicurava assolutamente "nulla".  L'ASIDD ha più volte ribadito questi concetti portandoli avanti sia nelle sedi legislative che in quelle legali. Per maggiore chiarezza pubblichiamo una tabella di confronto tra il vecchio ordinamento ed il nuovo in ambito coreutico e da cui si evince facilmente la improponibilità alla sovrapposizione tra i diplomi finali del vecchio ordinamento e i diplomi triennali del nuovo.

L'impegno dell'ASIDD continua adesso per far si che  finalmente le Scuole Statali e Paritarie, nel  pieno rispetto delle Leggi impieghino  Docenti in possesso dei titoli prescritti  per l'insegnamento anche in campo coreutico: e bando a diciture "fantasiose": la Danza è artistica, educativa, movimento creativo , ecc. comunque la si chiami è sempre "DANZA" e nella Scuola di ogni ordine e grado ora prevede che sia insegnata da coloro ai quali lo Stato riconosce la titolarità per farlo.